Rubare ortaggi rientra fra il reato di furto
Carissimo comandante sono proprietario di un terreno, coltivo ortaggi per il fabbisogno familiare, mi è stato riferito che un ignoto entra nella mia proprietà per raccogliere frutta e verdura.Come mi devo comportare? Si può parlare di furto? Grazie e complimenti per la sua rubrica .
Il comandante Risponde:
FURTO
Il reato di furto, il più comune dei delitti contro il patrimonio, art. 624 del codice penale, dispone: “chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro”.
Reato contro il patrimonio, rientra nella tipologia dei delitti commessi mediante violenza sulle cose. Nella categoria del reato di furto possono raggrupparsi: il furto comune (ex artt. 624 e 625 c.p.), il furto in abitazione e con strappo (ex art. 624-bis c.p.); i furti c.d. “minori” (ex art. 626 c.p.) e la sottrazione di cose comuni (ex art. 627 c.p.).
Il bene protetto dal reato di furto non è costituito solo dalla proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, essendo tutelato anche il “possesso, inteso nella peculiare accezione propria della fattispecie, costituito da una detenzione qualificata, cioè da un’autonoma relazione di fatto con la cosa, che implica il potere di utilizzarla, gestirne o disporne” (Cass. SS.UU., n. 40354/2013).
L’oggetto materiale del reato di furto è la cosa mobile altrui, intesa come “qualsiasi entità di cui sia possibile la fisica detenzione, sottrazione, impossessamento od appropriazione.
Il reato si caratterizza per la condotta dell’impossessamento, che deve essere illecito, realizzato cioè mediante la sottrazione, ovvero la privazione della disponibilità materiale della cosa altrui a chi la detiene, interrompendo così la relazione giuridica o la situazione di fatto esercitata dal soggetto passivo sulla stessa.
L’elemento psicologico richiesto ai fini della configurazione del furto è il dolo specifico cioè la coscienza e la volontà di sottrarre ed impossessarsi della cosa mobile altrui con il fine preciso di trarne profitto per sé o per altri (Cass. n. 47997/2009).
Aspetti procedurali
L’ultimo comma dell’art. 624 c.p., aggiunto dall’art. 12 della l. n. 205/1999, stabilisce che “il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7, e 625 c.p.”; in tal caso la procedibilità sarà d’ufficio. La competenza è del tribunale in composizione monocratica, ovvero di quello collegiale quando ricorre l’aggravante di cui all’art. 4, comma 2, della l. n. 533/1977.
L’arresto in flagranza è facoltativo, ma diventa obbligatorio nel caso in cui concorrano due o più circostanze aggravanti (art. 4, l. n. 533/1977 o art. 625, 1° comma, n. 2, c.p.). Analogamente, solo in presenza delle aggravanti è consentito il fermo di indiziato di delitto.
L’art. 626 del C.P. contempla i furti minori e la sottrazione di cose comuni
I c.d. “furti minori” previsti dall’art. 626 c.p. sono punibili, a querela dell’offeso, con la reclusione fino a un anno o la multa fino a duecentosei euro.
Riguardo lo specifico della domanda, ossia la continuata sottrazione di ortaggi, è opportuno evidenziare una delle tre figure minori del reato, il c.d. “spigolamento abusivo”, ovvero quando il furto “consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto”.
La fattispecie mira a tutelare il possesso dei beni (prodotti agricoli) sfuggiti alla raccolta (ad es. in terreni altrui soggetti a coltura agraria; ecc.) e si sostanzia nella punibilità attenuata dello spigolare (ovvero raccogliere le spighe residue dopo la mietitura); del rastrellare (ossia raccogliere con il rastrello i residui dell’erba falciata) o del raspollare (ovvero raccogliere i grappoli d’uva rimasti dalla vendemmia).
Com.Antonio Nahi