Atti osceni in luogo pubblico? Il comandante risponde

Atti osceni in luogo pubblico? Il comandante risponde

Carissimo Comandante cosa significa atti osceni in luogo pubblico e quali i provvedimenti per punire tale infrazione?  Grazie mille Moira

Il comnadante risponde:

Cara lettrice ,cercherò di essere chiaro e sintetico nonostante l’argomento sia di una certa rilevanza,dunque l’art. 527 Codice Penale dispone quanto segue:

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o espostoal pubblico , compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni .
La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori  e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano .
Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantuno euro a trecentonove euro. Faccio inoltre i seguenti appunti: Note

(1) La giurisprudenza ritiene che l’offesa al pudore sia strettamente connessa con il requisito della pubblicità degli atti osceni, che deve intendersi dunque come la possibile percezione degli stessi da parte di un numero indeterminato di persone.

(2) La dottrina maggioritaria ritiene che l’espressione “atti” indichi la volontà di punire solo le condotte attive e non anche quelle omissive. Quale presupposto necessario per l’applicabilità della disposizione in esame è richiesto che il carattere di oscenità degli atti, i quali dunque devono violare, turbare o ferire il naturale senso del riserbo a riguardo dei fatti e delle manifestazioni che si riferiscono alla sfera sessuale. La dottrina a tal proposito distingue tra atti assolutamente osceni, se l’oscenità è indubitabile, e atti relativamente osceni, che dipendono da condizioni o circostanze di fatto esterne.

(3) Per luoghi abitualmente frequentati da minori si intendono quei luoghi che si caratterizzano in tal senso per le proprie caratteristiche strutturali, per la stabile destinazione funzionale, nonché per la loro conoscibilità alla generalità dei consociati. Quindi non si fa riferimento all’ipotesi in cui il minore assista ad atti osceni, quanto al caso in cui questi vengano posti in essere in un luogo in cui è prevedibile che siano presenti dei minori perché abituati a frequentare quei luoghi (scuole, circoli ricreativi, parchi gioco ecc.)

(4) Tale comma è stato inserito dall’art. 3, comma 22, della l. 15 luglio 2009, n. 94 e prevede una circostanza aggravante

Comandante Antonio Nahi

 

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